Noi siamo il punto di riferimento per i lavoratori e datori di lavoro nel settore turistico.Noi siamo il punto di riferimento per i lavoratori e datori di lavoro nel settore turisticoNoi siamo il punto di riferimento per i lavoratori e datori di lavoro nel settore turisticoNoi siamo il punto di riferimento per i lavoratori e datori di lavoro nel settore turisticoNoi siamo il punto di riferimento per i lavoratori e datori di lavoro nel settore turistico

Rimborso delle indennità di apprendistato e di malattia

Le indennità di apprendistato e di malattia vengono corrisposte dal datore di lavoro e rimborsate dalla Cassa Turistica Alto Adige (STK). L’indennità di apprendistato viene rimborsata nella misura del 55%, quella di malattia (limitatamente all’integrazione a carico del datore di lavoro) al 100%. Per ottenere il rimborso delle spese sostenute il datore di lavoro deve presentare la relativa domanda alla Cassa Turistica Alto Adige (STK). Il relativo modulo è disponibile in questo sito. 

 

Requisiti:

  1. l datore di lavoro deve effettuare i versamenti secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 dello Statuto della Cassa turistica Alto Adige (STK).
  2. Il datore di lavoro è tenuto ad allegare alla domanda la busta paga dell’apprendista debitamente firmata. L’indennità di apprendistato deve essere indicata nella busta paga in corrispondenza della voce „Indennità scuola professionale“, quella di malattia alla voce „Integrazione indennità di malattia apprendista“ riportando i relativi importi. 
  3. Alla domanda va altresì allegato il modello UNIEMENS (modulo per invio telematico) relativo agli ultimi tre versamenti INPS, corredato della relativa quietanza di pagamento mod. F24. 
  4. Termine di prescrizione della domanda: entro il 31 marzo dell’anno successivo. 

 

Richiesta di rimborso indennità apprendistato e malattia
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